25 Mar Sentenze BIM – La prova dei requisiti BIM
Una recente sentenza del TAR Torino (n. 74/2021) si occupa di BIM con riferimento alla comprova dei requisiti richiesti al concorrente in fase di gara.
Il caso concreto
Il TAR ha rilevato che, a fronte delle richieste della Stazione Appaltante, è restato indimostrato il requisito di aver svolto “rilievo BIM” in categoria di “verifica di vulnerabilità sismica di edifici strategici”.
Tale requisito, difatti, “non è emerso” dalla documentazione prodotta dal concorrente.
La pronuncia del TAR
Ad avviso del TAR, difatti, tale documentazione “non reca alcuna indicazione utile in tal senso limitandosi a delineare, quale oggetto della fornitura, la “modellazione in ambiente Revit dell’edificio denominato Avancorpo del progetto aeroporto …”.
Nella documentazione prodotta “non vi è traccia alcuna della possibile importabilità del file di Revit così sviluppato nel programma di calcolo strutturale Sismicad finalizzato alle specifiche verifiche di vulnerabilità sismica, sicché tale fase resta affermata apoditticamente e potrebbe plausibilmente essere riservata a momenti di verifica strutturale successiva da svolgersi sul modello all’uopo elaborato e consegnato al committente, esulando pertanto dal servizio fatto valere nella procedura”.
Considerazioni più generali
Al di là del caso specifico, la sentenza offre lo spunto per riportare attenzione sulla necessità che la documentazione a comprova dei requisiti BIM richiesti dalla Stazione Appaltante:
- sia completa ed esaustiva rispetto alle richieste:
- contenga elementi di immediata lettura da parte da parte della Stazione Appaltante, così da evitare margini di incertezza sulla corrispondenza tra quanto richiesto e quanto prodotto.
Ulteriori approfondimenti sulle sentenze BIM
AR’Legally, Legal BIM, 25 marzo 2021.