Responsabilità del professionista BIM: una sentenza (finalmente ?!)

Introduzione: Il BIM e la Responsabilità Professionale

Le sentenze riguardanti l’esecuzione di contratti con prestazioni BIM (Building Information Modeling) rappresentano ancora una rarità nel panorama giurisprudenziale italiano. Nell’ambito dell’osservazione periodica delle pronunce che caratterizza l’attività Legal BIM di AR’Legally, è emersa questa significativa sentenza del Tribunale di Vicenza che delinea i confini della responsabilità professionale nella gestione informativa digitale delle costruzioni.

La decisione assume particolare rilevanza alla luce dell’articolo 43 del Nuovo Codice Appalti che, come noto, ha reso obbligatori, a certe condizioni, i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

La Prestazione BIM: Definizione e Ambito Contrattuale

La vicenda giudiziaria attiene a un contratto mediante il quale è stato conferito ad un ingegnere l’incarico per la gestione della piattaforma BIM, per l’inserimento e la condivisione dei dati riguardanti un intervento immobiliare tra tutti i partecipanti al progetto (NB – Ci rendiamo conto che la descrizione dell’incarico è piuttosto “povera” sotto il profilo dei contenuti BIM, ma questo è quanto emerge dalla lettura della sentenza).

La Questione Tecnica Controversa: Le Forometrie Mancanti

Il cuore della controversia riguardava la mancanza nella costruzione realizzata di forometrie (asole) necessarie per il passaggio delle tubazioni degli impianti.

Il soggetto committente attribuiva la responsabilità di questa mancanza al professionista incaricato della gestione della piattaforma BIM, richiedendo il risarcimento del danno conseguente, quantificato nei costi di demolizione delle murature e successiva realizzazione delle asole.

Delimitazione delle Responsabilità del Professionista BIM

Il Tribunale di Vicenza ha innanzitutto perimetrato i confini della responsabilità del professionista BIM, assumendo come riferimento l’incarico specificamente conferito.

Sulla base dell’incarico conferito, è emerso che il professionista aveva il compito di:

  • gestire la piattaforma di condivisione dei dati
  • inserire le informazioni (dati) che gli venivano comunicati
  • consentire a tutti i partecipanti al progetto progetto (imprese esecutrici, direzione lavori, committente) di condividere le informazioni.

La responsabilità per la progettazione strutturale e impiantistica spettava ad altri soggetti specializzati.

Esito del Giudizio e Principi Applicabili

Il Tribunale ha ritenuto che nessuna inadempienza contrattuale potesse essere attribuita al professionista BIM, che, come previsto dal relativo incarico, si è occupato (solo) di gestire l’ambiente di condivisione dei dati e non aveva invece l’incarico di progettare le strutture.

E’ stato quindi ritenuto che non vi fosse stata alcuna negligenza imputabile al professionista BIM in relazione alla mancanza delle fonometrie.

Oltre alle previsioni contrattuali, un ulteriore elemento decisivo per escludere la responsabilità del professionista BIM è risultato essere il fatto che nessuna contestazione al riguardo fosse stata sollevata nei confronti del professionista in corso del rapporto, nonostante l’assenza delle fonometrie fosse nota in tale fase.

Best Practices

La sentenza conferma la rilevanza cruciale del contratto BIM -unitamente ai tipici documenti BIM, in particolare Capitolato Informativo e Piano di Gestione Informativa- che devono essere redatti in modo da rappresentare precisamente:

  • Le prestazioni BIM da eseguire
  • Il correlato ambito di responsabilità
  • I limiti della prestazione professionale

Legalbim

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