18 Feb Legal BIM: BIM Manager, Coordinator e CDE Manager possono essere la stessa persona ?

Legal BIM: BIM Manager, Coordinator e CDE Manager possono essere la stessa persona ?
Una recente sentenza del TAR Sardegna (febbraio 2026) ha affrontato un tema molto interessante negli appalti nei quali è utilizzata la gestione informativa digitale delle costruzioni: la sovrapposizione dei ruoli professionali all’interno dell’Offerta di Gestione Informativa (OGI).
È possibile che un unico professionista ricopra contemporaneamente le cariche di BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager ?
La richiesta del Capitolato Informativo
La Stazione Appaltante nel Capitolato Informativo ha individuato una struttura BIM minima basata sulla norma UNI 11337-7, richiedendo le seguenti figure:
- BIM Manager;
- CDE Manager;
- BIM Coordinator (almeno uno per disciplina);
- BIM Specialist in numero congruo ai carichi di lavoro.
La contestazione
Il concorrente secondo classificato ha impugnato l’aggiudicazione, sostenendo che l’offerta del vincitore fosse inammissibile poiché prevedeva che un’unica persona ricoprisse i ruoli di Manager, Coordinator e CDE Manager.
Secondo il ricorrente, ciò determinerebbe la mancanza di un requisito di idoneità professionale e speciale di partecipazione, espressamente previsto dalle regole di gara, con riferimento alle figure “minime” che avrebbero dovuto comporre la struttura BIM.
La decisione del TAR: vale la “Lex specialis”
Il Giudice Amministrativo ha respinto il ricorso, dichiarando la contestazione infondata. Le motivazioni principali sono state:
- Assenza di divieti espliciti: la disciplina di gara non vietava espressamente la “somma” delle figure professionali in un unico soggetto.
- Conformità dell’Offerta: in assenza di un divieto nella lex specialis, l’operatore economico poteva legittimamente organizzare (come ha fatto) la propria struttura BIM, nel rispetto delle competenze richieste.
Punto chiave Legal BIM
In questi casi, ciò che rileva sono le previsioni della disciplina di gara, non le valutazioni di opportunità.
In altre parole, si può discutere a lungo sulla opportunità di concentrare in un’unica persona ruoli (BIM Manager, BIM Coordinator e CDE Manager) aventi compiti e responsabilità, oltre che requisiti di conoscenza, abilità e competenza, diversi.
Ma questo non è il punto oggetto della sentenza.
La pronuncia -coerentemente con il perimetro proprio della Giurisdizione Amministrativa e con il contenuto del motivo di impugnazione:
- si concentra sulla conformità dell’Offerta di Gestione Informativa rispetto alla lex specialis.
- e in questo caso, non è stata ravvisato alcuna violazione, non avendo rinvenuto nella disciplina di gara il divieto di “sommare” le figure professionali BIM in un’unica persona.
Ulteriori considerazioni
Estendendo le considerazioni, sempre in un’ottica Legal BIM, va detto che la scelta di consentire, o meno, la sovrapposizione delle figure professionali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, generalmente in sede di Capitolato Informativo.
In linea di principio, tale scelta dovrebbe tener conto, tra l’altro:
- delle peculiarità dell’appalto
- dell’oggetto dell’affidamento
- delle garanzie qualitative di esecuzione.
Ed è proprio in questa scelta che torna prepotente il tema della consapevolezza e della maturità digitale della committenza pubblica, che deve saper valutare (anche) l’appropriata struttura BIM da richiedere all’esecutore del contratto e motivare la propria scelta.
Per quanto attiene invece la struttura interna della Stazione Appaltante, si ricorda che l’Allegato I.9 prevede la nomina di :
- un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati
- almeno un gestore dei processi digitali
- per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’ interno della struttura di supporto al responsabile unico
“Tali gestori e coordinatori, individuati preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l’osservazione, l’uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all’ interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all’esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice”.