Aggiornamento post conversione DL 34/2020 – Revisione delle concessioni degli impianti sportivi pubblici

Con la conversione in Legge del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), torniamo ad occuparci della revisione delle concessioni degli impianti sportivi pubblici, perchè ci sono alcune novità.

Ce ne eravamo già occupati all’indomani della emanazione del DL in questo articolo. Ma la Legge di conversione ha introdotto alcune modifiche rilevanti.

Il testo definitivo della norma – Art. 216, c. 2, DL 34/2020

 

In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35,e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.

Elementi di novità introdotti in sede di conversione

 

a) I rapporti di concessione a cui si applica la revisione

Il testo originario limitava l’applicazione della revisione ai “rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023” e lasciava “aperto” il tema dell’utilizzo della revisione per i rapporti comunque in essere nel periodo Covid ma con scadenza successiva al 31.7.2023.

Il testo finale risolve la questione.

La norma si applica ai “rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e quindi ai rapporti in essere al 19.7.2020. E ciò indipendentemente dalla scadenza finale della concessione.

b) La proroga della concessione

La norma espressamente consente l’utilizzo della proroga della concessione come strumento di riequilibrio.

Ovviamente non si tratta dell’unico strumento di riequilibrio, potendosi ricorrere a tal fine anche ad altri rimedi quali contribuzione pubblica o aumento delle tariffe.

In ogni caso, laddove si utilizzi la proroga della durata, il testo finale ne stabilisce il tetto massimo: tre anni.

Il periodo di proroga dovrà in ogni caso essere commisurato alla rideterminazione dell’equilibrio economico finanziario e quindi – qualunque sia la proroga concessa (da 0,1 a 3 anni) – essa dovrà essere puntualmente giustificata in ragione della predetta finalità di riequilibrio.

c) La cause di revisione

La revisione di cui all’articolo in commento deve trovare giustificazione nella alterazione dell’equilibrio economico finanziario della concessione, derivante:

  • dalla sospensione delle attività sportive in conseguenza dei provvedimenti emergenziali Covid 19;
  • dalla ripresa graduale – e quindi non “a regime” – disposta con i provvedimento di Fase 2.

Fatti, questi, normativamente ricondotti a eventi di forza maggiore e quindi assumibili come presupposto di riequilibrio.

In sede di conversione è stato specificato che la revisione può essere concordata anche in ragione:

–  dei sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti

– dei minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi.

Gli effetti dei maggiori costi e minori ricavi dovranno essere quantificati correttamente nella istanza di revisione da presentarsi a cura del Concessionario e verificati da parte dell’Amministrazione.

d) L’istanza di revisione

Al fine di avviare la procedura di revisione – che si ricorda essere su istanza di parte (“ove il concessionario ne faccia richiesta”) – può essere opportuno che il Concessonario presenti da subito la documentazione dimostrativa, quale:

– il Piano Economico Finanziario in disequilibrio;

– Piano Economico Finanziario revisionato,

– la relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da essi derivanti;

– lo schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Ulteriori informazione sulla tematica, per quanto non modificato dalla Legge di conversione, potete trovarle qui.

[La presente news ha finalità esclusivamente informativa. Si avverte espressamente che essa non può essere utilizzata ai fini della adozione, o meno, di qualsiasi comportamento significativo sotto il profilo giuridico, economico, sociale, etc…, declinando sin da ora qualsivoglia responsabilità]



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