Questione di legittimità costituzionale per gli edifici dismessi in Lombardia

Con l’Ordinanza  372 del 10.2.2021, il TAR Lombardia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 40 bis della LR Lombardia n. 12/2005.

Si tratta della disposizione volta a incentivare il recupero degli edifici dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità. La norma riconosce un regime agevolativo per il recupero: dagli incrementi volumetrici, alla esenzione dall’obbligo di reperimento degli standard, alla possibilità di deroga ad alcuni parametri edilizi-urbanistici…

I profili di possibile incostituzionalità

Gli aspetti della norma, rilevati dal TAR, che potrebbero essere incostituzionali, sono numerosi. In sintesi:

  • La violazione dell’autonomia pianificatoria dei Comuni, che, tra l’altro, non avrebbero facoltà discrezionali sulla selezione degli immobili
  • Lo stravolgimento della pianificazione comunale: l’aumento del peso insediativo dell’immobile recuperato non risulterebbe bilanciato dal contestuale reperimento degli standard urbanistici e dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione.
  • Nessuna “riserva di tutela” è stata riconosciuta ai Comuni, che non potrebbero quindi escludere l’applicazione dell’articolo 40 bis sul proprio territorio.
  • Non è stato previsto il ricorso ad una “fase di cooperazione” finalizzata al coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.
  • Potrebbe essere compromessa la la tutela della riduzione del consumo di suolo.
  • La premialità, in modo discriminatorio e irragionevole, potrebbe favorire le situazioni di abbandono e di degrado (anche di proprietari “non diligenti”), con premi volumetrici e norme più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

 

Alcune considerazioni “a caldo”

La decisione del TAR impatta sulla portata complessiva dell’articolo 40 bis. In altre parole, essa non si limita a rilevare l’incostituzionalità di una specifica previsione ma sostanzialmente colpisce complessivamente, e come si è visto, sotto più profili, l’intera disposizione.

Almeno per quanto riguarda la “riserva di tutela” a favore del Comune, visti alcuni precedenti, si potrebbe ritenere che, prima o poi, la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata posta (ma forse la valutazione è influenzata dalla lettura dell’ordinanza).

La decisione va a toccare un importante strumento di recupero del patrimonio edilizio, in cui molti operatori confidavano, sia in un’ottica di rigenerazione urbana sia in un’ottica di impulso per il settore delle costruzioni.

Si resta in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale oppure si vedrà se il Legislatore regionale intenderà effettuare un aggiornamento della disposizione.

AR’Legally – Urbanistica – 12.2.2021