Requisiti di altezza e igienico-sanitari di abitazioni pre-“DM 1975”

Nel Decreto Semplificazioni (DL 76/2020, convertito con L. 120/2020) è contenuta una importante precisazione sulla applicazione dei requisiti di altezza e igienico sanitari dei locali di abitazione negli immobili costruiti prima della entrata in vigore del DM 5 luglio 1975.

La norma – art. 10, c. 2, DL 76/2020

Nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel senso che i requisiti relativi all’altezza minima e i requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.

Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti”.

A quali edifici non si applicano i requisiti di altezza e igienico sanitari del 1975

Il decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 stabilisce i requisiti di altezza minima ed i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione.

L’art. 10 del DL Semplificazioni precisa che tali requisiti non si considerano riferiti agli immobili:

  • realizzati prima della data di entrata in vigore del decreto e
  • ubicati nelle zone A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili.

Questo significa, innanzitutto, che il decreto del 1975 non si applica a tali immobili.

I titoli abilitativi presentati oggi

I requisiti di altezza e igienico sanitari del 1975 non si applicano neppure nel caso di titoli abilitativi presentati oggi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e nella  segnalazione certificata della loro agibilità.

Difatti, in tal caso, la norma precisa che si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Non è una sanatoria

Da sottolineare l’utilizzo dell’avverbio “legittimamente”: non vengono fatte salve tutte le dimensioni preesistenti, ma solo quelle legittime ovvero quelle conformi alla normativa precedente applicabile.

Non si tratta cioè di una “sanatoria” di misure preesistenti illegittime.

Una norma provvisoria

L’articolo 10, c. 2, del DL 76/2020 ha una applicazione provvisoria: opera cioè “nelle more dell’approvazione del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Il decreto di cui al citato articolo 20, c. 1 bis, DPR 380/2001 è il decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, con cui saranno definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

[La presente news in materi edilizia e urbanistica ha finalità esclusivamente informativa. Si avverte espressamente che essa non può essere utilizzata ai fini della adozione, o meno, di qualsiasi comportamento significativo sotto il profilo giuridico, economico, sociale, etc…, declinando sin da ora qualsivoglia responsabilità]



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